ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – PROCEDIMENTO

L’istanza di accesso civico generalizzato deve consentire di identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L’Ufficio, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la Fondazione Monasterio provvede sulla richiesta. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Fondazione dovrà procedere ad informarne, preventivamente, il controinteressato. I dati o i documenti richiesti verranno trasmessi al richiedente, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla ricezione, della stessa comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso, da parte del controinteressato. Questa misura è disposta al fine di consentire al controinteressato di presentare richiesta di riesame (pdf, word) al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora non vi siano controinteressati, la Fondazione provvede nel termine di 30 giorni, dal ricevimento dell’istanza, a trasmettere i dati e i documenti richiesti al soggetto istante, secondo le modalità dallo stesso indicate. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame (pdf, word) al Responsabile della prevenzione della corruzione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.