Dichiarazioni patrimoniali
- Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
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- Enti controllati
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- Beni immobili e gestione patrimonio
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- Servizi erogati
- Pagamenti dell’amministrazione
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 – bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nella parte in cui prevedeva che le pubbliche amministrazioni pubblicassero i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.